di cerbero » gio lug 02, 2009 2:59 pm
Gentile consumatrice,
riportiamo intanto qui di seguito alcuni articoli del codice di
consumo che disciplinano la materia ed attinenti alla Sua
segnalazione:
Art. 114.
Responsabilita' del produttore
1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del
suo prodotto.
Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto e' messo in circolazione quando sia consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche
in visione o in prova.
omissis
Art. 120.
Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione
causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la
responsabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini
dell'esclusione da responsabilita' prevista nell'articolo 118, comma
1, lettera b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle
circostanze, e' probabile che il difetto non esistesse ancora nel
momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
3. Se e' verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del
prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza
tecnica siano anticipate dal produttore.
Art. 123.
Danno risarcibile
1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo
privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la
somma di euro trecentottantasette.
Art. 125.
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in
cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del
danno, del difetto e dell'identita' del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a
decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
dovuto avere conoscenza di un danno di gravita' sufficiente a
giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
Art. 126.
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni
dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea
ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che
il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in
una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte
del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei
responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
Art. 127.
Responsabilita' secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i
diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
omissis
La norma da ultimo citata lascia pertanto aperta la strada del
risarcimento nel caso in cui i fatti occorsi configurino un reato per
il quale sia previsto un termine prescrizionale più lungo (così in
caso di omicidio colposo - 15 anni-).
Nel Suo caso, pertanto, il diritto al risarcimento risulterebbe
"estinto" ma laddove il prodotto fosse ancora sul mercato un eventuale
accertamento della sua pericolosità da parte della magistratura o del
ministero dello sviluppo economico, ufficio sicurezza dei prodotti, ne
farebbe necessariamente scattare il ritiro dal mercato; ciò potrebbe
indurre il produttore a risarcire il danno da Lei patito anche oltre
il termine decennale ed a tal fine Le suggeriamo di inoltrare
specifica richiesta al produttore. Laddove, poi, intendesse farsi
assistere nella vicenda dalla nostra associazione, Le rinnoviamo
l'invito a rivolgersi alla nostra sede di Roma.
Cordiali saluti.